Detrazione d'imposta per le
opere di ristrutturazione
ARTICOLO 1
1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche intendono avvalersi della
detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese
sostenute per la esecuzione degli interventi di
straordinaria manutenzione sono tenuti a:
a)
trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al centro
di servizi delle imposte dirette e delle imposte
indirette, individuando con decreto dirigenziale,
mediante raccomandata, comunicazione dell’inizio dei
lavori redatta su apposito modello approvato con
decreto dirigenziale; copia della concessione,
autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio
dei lavori, se previste dalla vigente legislazione
in materia edilizia; i dati catastali identificativi
dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di
accatastamento; copia delle ricevute di pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili relativa
all’anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli
interventi di recupero siano effettuati su parti
comuni dell’edificio residenziale di cui
all’articolo 1117 del Codice civile, copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese; se i lavori effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto
che ne costituisce titolo, nonchè la dichiarazione
del possessore di consenso all’esecuzione dei
lavori;
b)
comunicare preventivamente all’Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, mediante
raccomandata, la data di inizio dei lavori in caso
di interventi che interessano le competenze della
stessa;
c)
conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
finanziari, le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese di realizzazione degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e la
ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è
stato effettuato il pagamento, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova
delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione;
d)
trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo
supera la somma di lire 100.000.000, dichiarazione
di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto
iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e
geometri ovvero ad altro soggetto abilitato
all’esecuzione degli stessi.
2.
Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento gli adempimenti di cui al
comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro 40
giorni da questa ultima data.
3.
Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante
bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il numero di partita Iva ovvero il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
ARTICOLO 2
1.
Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della
ripartizione della detrazione in cinque o dieci
quote annuali costanti e di pari importo nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
ARTICOLO 3
1.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche
presso le quali sono disposti i bonifici comunicano
all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui
all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno
successivo a quello di effettuazione del bonifico,
gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei
destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti
su supporti magnetici aventi le caratteristiche e il
tracciato record stabiliti con decreto direttoriale,
sono trasmessi unitamente a una nota, sottoscritta
dal legale rappresentante della banca o altro
soggetto autorizzato, contenente i dati
identificativi del mittente, il numero di supporti,
il numero di soggetti in esso contenuti e il totale
dei bonifici effettuati.
ARTICOLO 4
1.
La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a)
violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi
1e 2;
b)
effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse
da quelle previste dall’articolo 1, comma 3,
limitatamente a questi ultimi;
c)
esecuzione di opere edilizie difformi da quelle
comunicate ai sensi dell’articolo 1;
d)
violazione delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, nonchè di obbligazioni contributive
accertate dagli organi competenti e comunicate alla
Direzione regionale delle entrate territorialmente
competente.
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