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Per l'anno 2000 la
Finanziaria con l'articolo 7 della legge
488/99 riduce al 10% l'aliquota I.v.a.
applicabile alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata.
L'agevolazione riguarda la prestazione
complessiva di servizi, per cui si estende
anche alla fornitura di materie e
semilavorati necessari per i lavori, a
condizione che non costituiscano parte
"significativa" del valore totale
dell'intervento. Per i beni "significativi"
( ascensori e montacarichi, infissi esterni
ed interni, caldaie, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e riciclo
d'aria, sanitari e rubinetterie da bagno,
impianti sicurezza ) l'aliquota ridotta si
applica fino a concorrenza della differenza
tra il valore complessivo dell'intervento e
quello dei beni medesimi.
Il meccanismo descritto
dalla norma della circolare 247/E per
applicare l'agevolazione è stato oggetto di
parecchi dubbi, per il contrasto con la
direttiva comunitaria 1999/85/Ce, che ha
autorizzato l'Italia ad applicare l' I.v.a.
del 10% sulle prestazioni relative ai lavori
di riparazione e ristrutturazione di
abitazioni private, escludendo però
dall'agevolazione i materiali che
costituiscono una parte significativa della
fornitura.
Secondo la direttiva,
insomma, quando i materiali "significativi",
siano prevalenti nell'intervento, cioè
abbiano un valore che supera il 50% del
totale, allora andrebbero fatturati con
l'aliquota del 20%; in caso contrario tutta
la prestazione rientrerebbe nell'ambito
dell'aliquota al 10%.
Quindi, se il costo dei
beni "significativi" supera il 50% del
valore complessivo dell'intervento, allora
bisogna "scorporare".
In caso contrario, va fatturato il tutto al
10 per cento.
Ricordiamo, però, che
questa limitazione vale solo per la
manutenzione ordinaria e straordinaria -
lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge
457/78 -, mentre per i lavori di
ristrutturazione e di restauro - lettere c)
e d) dello stesso articolo 31 - rimane in
vigore il vecchio regime: qui tutto
l'appalto è agevolato, senza bisogno di
individuare la presenza di "beni
significativi".
Inoltre è agevolata anche
la semplice cessione di beni "finiti" ( sono
comunque esclusi i semilavorati e le materie
prime), come specificato dalla tabella A,
parte III, n. 127 terdecies, allegate al
DPR. 633/72.
La prevalente
destinazione abitativa è data dal che la
metà più uno dei piani fuori terra sia
destinata ad abitazione. Non occorre,
quindi, che gli eventuali negozi siano
contenuti nella percentuale del 25 per
cento.
MA LA CESSIONE CON POSA
IN OPERA NON HA DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE
Le risposte date dal
Ministero non risolvono certo tutti i
problemi. Tra questi, si segnala quello
relativo alla destinazione tra cessione con
posa in opera e contratto d'appalto.
Infatti, la vendita di
"beni significativi" (ad esempio di una
caldaia o dei sanitari), con la semplice
posa in opera degli stessi, non risulta
essere agevolata, come afferma il ministero,
per gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
La distinzione tra
fornitura di beni e appalto di servizi è
stata oggetto in passato di molti interventi
da parte della giurisprudenza. In un primo
momento l'individuazione della
discriminazione tra vendita ed appalto era
stata circoscritta alla prevalenza del
"fare" o del "dare": se i beni valevano più
dei lavori da eseguire, allora si
considerava che fosse una vendita. Più di
recente, una giurisprudenza più attenta ha
stabilito invece che il criterio della
prevalenza del fare sul dare (e, quindi,
dell'appalto sulla vendita) si realizza in
base alla volontà espressa dalle parti nel
contratto. Occorre, cioè, verificare se le
parti, negli accordi contrattuali, hanno
dato prevalenza all'elemento "lavoro" oppure
se si è considerato solo il prodotto come
tale, nel qual caso si è in presenza di una
vendita.
Tuttavia, quando questo
criterio risulti inadeguato (per la mancanza
ad esempio, di un contratto scritto),
occorre verificare il criterio
dell'ordinaria produzione. Si ha cioè
compravendita (e non appalto) quando lo
stesso fornitore produce in serie i beni
oggetto del contratto, anche se poi è lui
stesso a prestare la propria opera per la
loro installazione o per gli adattamenti
richiesti dal cliente (così ha affermato la
Cassazione con la sentenza 2621/87). Un
aspetto particolare, ma esemplare è stato
affrontato dalla Commissione tributaria
centrale con la decisione 1706/86.
Secondo la commissione
una fornitura d'infissi o piastrelle,
costituenti ordinaria produzione in serie,
non può che essere qualificata che
compravendita anche se accompagnata dalla
posa in opera.
Invece, quando il
committente richiede un determinato tipo di
piastrellatura o di infissi secondo
caratteristiche specifiche, il rapporto può
essere configurato come appalto. Pertanto
occorrerà tenere conto anche di questi
particolari aspetti prima di applicare l'I.v.a.
agevolata prevista dalla Finanziaria,
considerando comunque che la stesura di un
contratto di appalto scritto potrebbe
risolvere sul nascere le eventuali
contestazioni.
F.A.Q. - DOMANDE E
RISPOSTE
I chiarimenti del Ministero
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Alla vendita del
materiale impiegato?
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No, la
cessione di beni è esclusa, perché
l'agevolazione è limitata alle
prestazioni come incentivo di
occupazione. |
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Per la manutenzione
dell'autorimessa? |
| Si, se fa
parte di un edificio di abitazione
privata: l'agevolazione è estesa
alle pertinenze. |
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Se il valore dei beni " significativi "
supera la meta di quello complessivo?
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| Si, in questo
modo: occorre scorporare il costo della
manodopera (esempio 3 milioni di lire) -
che comunque è al 10% di I.V.A. -
dall'importo complessivo dell'intervento
(esempio 8 milioni di lire): la
differenza è il costo del bene
"significativo" (esempio 5 milioni).
Quindi sulla differenza fra il valore
del bene " significativo " e quello
della manodopera (esempio 2 milioni di
lire) si applica l'I.v.a. ordinaria del
20%, tutto il resto (esempio 3 milioni
di lire ), pertanto, gode
dell'agevolazione |
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All'intera fattura, se il valore dei
beni " significativi " non supera la
metà dell'importo complessivo o ne è
inferire? |
| Si, perché
detratto dal valore complessivo (esempio
8 milioni di lire) i costo della
manodopera ( esempio 4 milioni di lire)
la differenza far il valore del bene "
significativo " (esempio 4 milioni di
lire) e quello della manodopera risulta
uguale o inferiore a zero e l'aliquota
ordinaria al 20% è ininfluente. |
| Per
lavori eseguiti l'anno scorso, ma non ancora
fatturati? |
| Si, la riduzione si
applica agli interventi fatturati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. |
| Per
interventi all'impianto elettrico di un
ufficio situato in un condominio?
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| Si, purché l'edificio
sia a prevalente destinazione abitativa
privata, e cioè almeno la metà più uno della
superficie totale dei piani fuori terra sia
destinato ad abitazione. |
| Ai
materiali destinati a interventi non di
manutenzione, ma di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia?
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| Si, in quanto si
tratta di disposizioni più favorevoli e già
vigenti. |
| Dopo
quali adempimenti? |
| Nessuno, a differenza di
quanto previsto per la detrazione Irpef, non è
richiesto alcun adempimento di carattere
fiscale. |
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