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Norme
relative all'uso delle cose comuni e al decoro dell'edificio
LA PROPRIETA' COMUNE
Sono oggetto di proprietà e uso comune di tutti i
condomini, se il contrario non risulta dal titolo, quanto
segue:
· Parti comuni non suscettibili d'uso
separato: il suolo, il sottosuolo, le fondamenta, i muri
perimetrali, i pilastri, le travi, le fognature, i tetti e
relative pertinenze (grondaie, pluviali, ecc.)giardini e
cortili, impianti antincendio e parafulmini, portineria e
alloggio del portiere e, in genere, le altre cose
costitutive dell'edificio e le opere che sono indispensabili
alla conservazione e all'uso comune;
· Parti comuni suscettibili d'uso
separato: le colonne verticali di scarico, il portone
d'ingresso, le pareti del vano scala e del vano ascensore, i
vestiboli, gli ànditi, i locali adibiti a lavanderia,
autoclave centrale termica, stenditoi, sala giochi e altri
locali destinati a servizi e beni comuni; le corsie e i
corridoi di cantina le rampe per l’autorimessa, gli impianti
di depurazione, addolcimento e trattamento acqua; i
lucernari e le finestre destinati all'illuminazione del vano
scala; gli impianti idrici, elettrici, del gas e del
riscaldamento, fino ai punti di diramazione dagli stessi ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini; nonché
le scale, l'impianto dell'ascensore del citofono, dell'apriportone
e dell’antenna televisiva centralizzata, nonché i lastrici
solari e il tetto di uso non comune a tutti i condomini.
VALORE DELL QUOTE
Per gli effetti indicati dagli art. 1123,
1124, 1126 e 1136 c.c., il valore proporzionale di ciascun
piano o porzione di piano spettante in esclusiva ai singoli
condomini, espresso in millesimi a norma dell'art. 68 disp.
att. c.c., è riportato nella tabella allegata al presente
regolamento, denominata "TABELLA GENERALE". I valori
di cui sopra, potranno essere riveduti o modificati anche
nell'interesse di un solo condomino nei seguenti casi:
· quando è conseguenza di un errore;
· quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, e notevolmente alterato il rapporto
degli stessi
DIVIETI SULLE PARTI COMUNI
1. E' vietato occupare, anche
temporaneamente, con qualsiasi cosa, gli spazi di proprietà
e uso comune. Eventuali autorizzazioni, possono essere
concesse solo dall'amministratore, previo esplicita
richiesta, il quale potrà accordarla per il solo deposito di
materiali e attrezzi inerenti a lavori da eseguirsi da parte
dei richiedenti (o per le operazioni di carico e scarico),
limitatamente allo spazio necessario e per la durata minima
indispensabile di tempo e sempre che non sia impedito l'uso
delle cose comuni agli altri condomini.
2. E' vietato depositare moto, bici negli
spazi comuni (atrio d'ingresso, vano scale, corridoi, ecc.).
3. E' vietata la sosta dei veicoli nelle
aree comune; il lavaggio degli stessi, può avvenire
esclusivamente entro i rispettivi garage.
4. E' vietato stendere biancheria o altro
all'esterno dei balconi e delle finestre in ogni modo
visibili dalla strada; è consentito stendere all'interno dei
balconi o negli spazzi appositamente predisposti.
5. E' vietato collocare vasi da fiore sui
davanzali e sui balconi, sempre che gli stessi non siano
convenientemente ancorati, e posti entro recipienti atti ad
impedire lo stillicidio, molestie e danni d'ogni genere.
6. E' vietato esporre insegne, targhe e
similari nelle parti comuni dell'edificio (pareti esterne,
androne, scale, ecc.), che non siano conformi a quanto in
merito sarà deliberato, di volta in volta dall'assemblea, e
comunque senza la previa autorizzazione dell'amministratore.
7. E' vietato il gioco dei bambini nelle
parti comuni, salvo quanto in merito sarà deliberato
dall'assemblea.
8. E' vietato tenere in qualsiasi locale
o spazio comune, animali di qualsiasi genere. Sono
consentiti, entro le proprietà private, i soli animali
domestici (e cioè cani, gatti e uccelli), sempre che non
arrechino disturbo o danno agli altri condomini o alle parti
comuni *. E' fatto obbligo ai detentori di cani di tenerli
al guinzaglio e con museruola nelle parti comuni, di non
farli accedere nella cabina dell'ascensore, e di evitare che
rechino disturbo specialmente di notte.
9. E' vietato manomettere o modificare le
parti comuni dell'impianto idrico, del gas, di
riscaldamento, di depurazione dell’acqua, dell’antenna
centralizzata tv, delle colonne verticali di scarico, ecc.;
ogni intervento che si rendesse necessario su dette parti
dovrà essere previamente autorizzato dall'amministratore.
10. E' vietato accedere sul tetto, a
chiunque non sia stato previamente autorizzato
dall'amministratore.
11. E' vietato usare l'ascensore per il
trasporto di animali, o per il trasporto di oggetti
ingombranti o pesanti o che possano sporcare o comunque
arrecare danno. L'uso dello stesso inoltre è vietato ai
minori, a norma delle vigenti disposizioni di legge (L.
24/10/1942 n° 1415 e succ.).
* Per il divieto assoluto, necessita la
firma di tutti i condomini
DIVIETI SULLE PARTI
PRIVATE
1. E' vietato destinare gli immobili a
qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei
condomini o sia contraria all'igiene o al decoro
dell'edificio. In particolare, gli appartamenti debbono
essere esclusivamente destinati ad uso di abitazioni civili
o di ufficio o di studio professionale o ambulatorio medico;
mentre per tutte indistintamente le unità immobiliari viene
espressamente vietata la destinazione a gabinetto di cura
per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o
sindacali o di associazioni, circoli, ritrovi, scuole in
genere (e in particolare di musica, canto, ballo), e a
qualsiasi uso che produca rumori molesti o emissioni di
fumo, esalazioni sgradevoli o nocive, nonché a qualsiasi
altra destinazione contraria ai regolamenti comunali di
igiene, di piano regolatore, di polizia urbana e dei vigili
del fuoco.
2. a) E' vietato ai condomini fare
qualunque modifica o innovazione alle cose comuni (pur
dirette al miglioramento e all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle stesse), anche se in corrispondenza delle
singole proprietà, individuali, senza la preventiva
approvazione della maggioranza dei partecipanti al
condominio, che contemporaneamente rappresenti almeno i 2/3
del valore dell'edificio *. b) Il condomino che ha
fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente, e che abbia dato tempestiva
comunicazione all'amministratore
3. E' vietato installare tendaggi e doppi
infissi esterni alle finestre e balconi, senza il preventivo
parere vincolante dell'assemblea sul tipo, colore e
caratteristiche in genere.
4. E' vietato eseguire scavi di qualsiasi
genere nel sottosuolo in corrispondenza sia delle proprietà
esclusive che comuni.
5. E' vietato manomettere l’impianto di
riscaldamento interno a ogni proprietà immobiliare senza il
preventivo consenso dell’assemblea.
6. E’ vietato introdurre sostanze e
materie estranee nei condotti di spurgo, impianti igienici,
secchiai ecc.
7. E' vietato battere tappeti ecc. dalle
finestre o dai balconi, prima delle ore 9.00 e dopo le ore
22.00, ciò sarà sempre da escludersi in qualsiasi orario,
all'interno del vano scale e nell'androne.
8. E' vietato tenere nei locali materie
infiammabili o esplosive o che emanino esalazioni sgradevoli
o dannose alle persone e alle cose.
9. E' vietato suonare, ballare, cantare e
tenere la radio, la televisione, impianti di diffusione
sonora in genere a volume troppo alto soprattutto prima
delle ore 9.00, nonché dalle ore 14.00 alle 16.00 e dopo le
ore 22.00.
* La delibera necessita di approvazione da
pare di tutti i condomini.
DOVERI DEI CONDOMINI
1. Ogni condomino deve consentire, a
richiesta dell'amministratore, che nei locali di sua
proprietà si provveda alle ispezioni e ai lavori ritenuti
necessari per la conservazione delle cose e dei servizi
comuni. Il rifiuto o l'impossibilità del proprietario (o del
suo inquilino) a consentire l'ingresso nell'appartamento ai
fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque
responsabile di ogni eventuale danno conseguente.
2. Ogni condomino è obbligato a
comunicare immediatamente all'amministratore la presenza di
qualunque guasto entro la proprietà privata, che possa
arrecare danno alle parti comuni o alle atre proprietà
private; i maggiori danni causati dall'omissione o dal
ritardo della denuncia, saranno posti a carico
dell'inadempiente.
3. Ogni condomino è tenuto a eseguire nei
locali di sua proprietà le opere e le riparazioni delle cose
e dei servizi privati, la cui omissione possa danneggiare le
parti comuni e le altre proprietà private.
4. Ogni condomino ha l'obbligo di
notificare all'amministratore (a mezzo di lettera
raccomandata) il proprio domicilio e le eventuali variazioni
in difetto di che, si intenderà domiciliato presso il
condominio o all'ultimo domicilio conosciuto.
5. In caso di trasferimento di proprietà,
il condomino uscente ha l'obbligo di far conoscere al
subentrante i contenuti del presente regolamento, che dovrà
essere richiamato e accettato dal nuovo proprietario
nell'atto di acquisto sotto pena per il dante causa di
risarcimento dei danni. Entrambi, hanno l'obbligo di rendere
edotto l'amministratore dell'avvenuto passaggio nonché delle
generalità e domicilio del nuovo proprietario. Il condomino
subentrante è obbligato solidalmente col predecessore al
pagamento dei contributi relativamente all'anno in corso e a
quello precedente. I contraenti, provvederanno fra loro a
ogni operazione di conguaglio relativamente ai contributi
versati dal venditore nel fondo comune e nel fondo di
riserva: gli stessi, non sono ripetibili. Quanto sopra,
nelle parti applicabili, ha valore anche nei casi di
costituzione di usufrutto da parte del condomino.
6. In caso di locazione, il condomino
locatore ha l'obbligo di far conoscere al conduttore i
contenuti del presente regolamento, che dovrà essere
richiamato e accettato dall'inquilino nel contratto di
locazione, sotto pena per il dante causa di risarcimento dei
danni. L'amministratore ha rapporti unicamente con i
condomini, i quali non possono servirsi della sua opera per
l'eventuale riscossione dei contributi dai conduttori, e
rispondono di quanto eventualmente da questi dovuto.
7. Nei casi di frazionamento dell'unità
immobiliare, gli interessati dovranno procedere a propria
cura e spese alla divisione dei millesimi attribuiti a tale
proprietà, nonché alla ripartizione dei contributi versati
nel fondo comune e nel fondo di riserva, e rendere edotto
l'amministratore di tali elaborati, sottoscritti per
accettazione dalle parti interessate.
8. I singoli proprietari esclusivi, sono
tenuti a provvedere alle tinteggiature dei serramenti delle
finestre e dei balconi, a propria cura e spese,
contestualmente alle opere di restauro delle facciate
interessate e deliberate dall'assemblea, conformemente alle
indicazioni del Comune (o quanto meno dell'assemblea) in
merito alla scelta del colore, della tonalità e d'ogni altra
eventuale caratteristica imposta.
ASSICURAZIONI
Il fabbricato deve essere assicurato con
polizza del tipo "Globale fabbricati", comprendente i rischi
della Responsabilità civile e contro i danni derivanti dal
fuoco, scoppio del gas e fulmini. L'istituto assicuratore
sarà scelto dall'assemblea dei condomini, la quale
determinerà pure il capitale iniziale da assicurare nella
misura che riterrà necessaria per coprire il costo di
ricostruzione, nonché i massimali di valore per i rischi
assicurati, e ogni eventuali variazione della polizza
stessa.
SOPRAELEVAZIONE
Se il contrario non risulta dal titolo,
il diritto alla sopraelevazione è regolato dall’art. 1127
c.c. Chi intende sopraelevare, deve inviare
all’amministratore del condominio, almeno 3 mesi prima
dell’inizio dei lavori, copia del progetto tecnico dei
lavori (il quale deve essere conforme ai regolamenti di
edilizia e di igiene municipali), corredato di relazione
tecnica atta a garantire che le condizioni statiche
dell’edificio consentano la sopraelevazione. Quanto sopra,
affinchè l’amministratore possa consentire a tutti i
condomini di prenderne visione e successivamente riunirli in
apposita assemblea per ogni valutazione in merito. Chiunque
ritenga, che dalla progettata opera di sopraelevazione possa
derivare danno ai fini della statica, dell’aspetto
architettonico o dell’eccessiva diminuzione di aria e luce
per i piani sottostanti, potrà fare motivata opposizione a
tale progetto entro 30 giorni dalla data di assemblea. Nei
casi in cui la sopraelevazione possa aver luogo, l’indennità
prevista dal citato art. 1127 c.c. va corrisposta prima
dell’inizio dei lavori, la stima, sarà eseguita da un
tecnico appositamente incaricato dall’assemblea.
PERIMENTO TOTALE O
PARZIALE DELL'EDIFICIO
In caso di perimento totale o parziale dell'edificio si
rimanda a quanto disposto dall'art. 1128 c.c.
Norme relative alla ripartizione
delle spese
PREMESSA
Ai fini della corretta applicazione del
presente regolamento, si precisa sulla base della costante
interpretazione giurisprudenziale in merito alla
identificazione delle parti comuni dell'edificio, che sono
stati tenuti in costante evidenza i principi della
presunzione sulla "comproprietà totale" e sulla
"comproprietà parziale", a seconda cioè che le parti,
impianti e servizi comuni del complesso immobiliare siano
obbiettivamente destinati al servizio di tutte o di solo
talune proprietà esclusive. Quanto precede, alla base
essenzialmente della compartecipazione alle singole spese da
parte dei condomini (ciò sempre che, ovviamente, il
contrario non risulti dal titolo).
OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE
Tutti i condomini sono tenuti a
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e
per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni regolarmente deliberate dall'assemblea dei
condomini, in ragion dell'interesse di ognuno, e secondo le
disposizioni che seguono. Nei casi in cui la proprietà
esclusiva appartenga a più comproprietari pro-indiviso,
l'obbligo della partecipazione alle spese è solidale fra
tutti gli stessi. Nessun condomino può, rinunziando al
diritto sulle cose comuni, sottrarsi alle relative
contribuzioni. Le unità immobiliari sfitte o comunque non
abitate per tutto o parte dell'anno non danno luogo a
esonero delle spese tutte condominiali. Ai fini del riparto
delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione o
ricostruzione delle parti comuni, interessanti tutti o parte
dei condomini, non assume alcuna rilevanza il fatto che le
singole unità esclusive siano o non siano in vicinanza delle
parti interessate ai lavori.
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
Le unità immobiliari aventi destinazione
diversa dall'abitazione, potranno essere soggette con
apposita delibera di assemblea, a un'elevazione della
contribuzione sulle spese relative ai servizi di ascensore,
pulizia e illuminazione delle scale e delle altre parti
comuni di cui facciano uso. In nessun caso, tali unità
immobiliari potranno subire una diminuzione di contribuzione
su tali spese, rispetto a quanto sarebbe dovuto a norma del
presente regolamento.
PAGAMENTO DEI COTRIBUTI
Il preventivo delle spese, nonché
l'ammontare dei contributi, il numero e l'importo delle
quote, loro scadenza e modalità di versamento sono stabiliti
dall'assemblea all'inizio di ogni esercizio amministrativo;
la stessa, stabilisce la data di inizio e di chiusura
dell'esercizio. In difetto di quanto sopra e limitatamente
alle spese relative alla gestione amministrativa ordinaria,
l'amministratore provvederà a propria discrezione, tenuto
conto sia delle esigenze di cassa del corso dell'anno sia
dell'effettiva interessenza dei condomini sulle singole
spese. Le somme risultanti a debito dei singoli condomini in
sede di chiusura contabile, dovranno essere versate entro 16
gg. dalla comunicazione dell'amministratore. Il condominio,
essendo privo di un'azione diretta nei confronti del
conduttore, può rivolgersi solo ai condomini per il rimborso
delle spese condominiali. Nel caso di ritardo del pagamento
dei contributi rispetto alla data di scadenza stabilite il
condomino sarà tenuto al versamento degli interessi legali
(attualmente del 5%) *;l'amministratore nel contempo, dovrà
procedere alla riscossione dei contributi mediante richiesta
di decreto ingiuntivo immediatamente, con facoltà di
procedere previamente con sollecito formale. In ogni caso,
sono addebitati al condomino inadempiente le spese e gli
onorari relativi sia ai solleciti, sia all'azione legale,
nonché il risarcimento di ogni eventuale danno derivante
dallo stato di morosità.
*Per elevare l'ammontare degli interessi,
necessita l'approvazione da parte di tutti i condomini
SPESE RELATIVE ALLE
PROPRIETA' COMUNI INDIVISIBILI
Sono poste a carico di tutti
indistintamente i condomini, in proporzione alle rispettive
quote millesimali di comproprietà le spese relative all'uso,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla
ricostruzione attinenti alle parti comuni indivisibili e non
suscettibili di utilizzazione separata, quali: fondazioni,
muri maestri (compreso cornici, cornicioni, intonaci,
tinteggiature, rinforzi ecc.), pilastri, architravi
fognature tetti e pertinenze (grondaie, docce, converse
ecc.) giardini e pertinenze (impianto irrigazione,
recinzione, illuminazione, flora, ecc.) impianto antincendio
e parafulmine, portineria e alloggio portiere; aree comuni e
in genere, le altre pertinenze costitutive dell'edificio e
le opere che sono indispensabili alla conservazione e
all'uso comune: nonché le spese relative all'amministrazione
dello stabile, all'assicurazione, alle imposte e tasse di
carattere generale.
SPESE RELATIVE ALLE
PROPRIETA' COMUNI DIVISIBILI
Sono poste a carico dei soli
compartecipanti che ne traggono utilità, in proporzione alle
rispettive quote millesimali di comproprietà, le spese
relative all'uso e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e alla ricostruzione, attinenti alle parti
suscettibili di utilizzazione separata, quali: colonne
verticali di scarico, portone d'ingresso vestiboli, androne,
cancelli e cancellate, passi carrai, autoclave, centrale
termica (con relativa cisterna e canna fumaria), stenditoi,
sala giochi e altri locali e servizi destinati all'uso
comune; nonché vano scala, lucernari e finestre destinati
alla illuminazione del vano scale; impianti idrici ed
elettrici e del gas fino ai punti di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini, ecc., nonché giardini, tetti e pertinenze e aree
destinate alla utilizzazione di un solo gruppo di condomini.
ACQUA CALDA CENTRALIZZATA
A\1 La ripartizione della spesa
relativa al servizio di acqua calda centralizzata, avverrà
in base alla lettura dei contatori divisionali installati in
ogni singola proprietà esclusiva. Qualora non sia possibile
definire l’ammontare della spesa relativa, l’assemblea
delibererà, all’inizio di ciascun anno amministrativo, il
prezzo unitario di vendita.
A\2 La ripartizione della spesa
relativa al servizio di acqua calda centralizzata, avverrà
in base al numero di abitanti di ogni singola proprietà
esclusiva servita. All’inizio di ciascun servizio
amministrativo, l’assemblea redigerà e approverà un elenco
degli stessi, da servire come base di riparto, attribuendo
valori virtuali per le unità destinate a uso diverso
dall’abitazione. Ove sia possibile definire l’ammontare
della spesa relativa, l’assemblea delibererà, all’inizio di
ciascun anno amministrativo, il prezzo unitario di vendita.
B Indipendentemente dai consumi di
acqua calda effettuati in concreto, viene addebitato a tutti
i condomini serviti dall’impianto, una quota fissa
corrispondente a un consumo minimo, il cui ammontare verrà
deliberato dall’assemblea.
ACQUA POTABILE
A/1) La ripartizione della spesa
relativa al consumo dell'acqua potabile, avverrà in base
alla lettura dei contatori divisionali installati in ogni
singola proprietà esclusiva.
A/2) La ripartizione della spesa
relativa al consumo dell'acqua potabile, avverrà per quote
millesimali di comproprietà fra tutti i condomini serviti
dall'impianto.
A/3) La ripartizione della spesa
relativa al consumo dell'acqua potabile, avverrà in base al
numero di abitanti di ogni singola proprietà esclusiva
servita. All’inizio di ciascun servizio amministrativo,
l’assemblea redigerà e approverà un elenco degli stessi, da
servire come base di riparto, attribuendo valori virtuali
per le unità destinate a uso diverso dall’abitazione.
AUTOCLAVE
La spesa per l'eventuale installazione di
autoclave, che si rendesse indispensabile per sopperire alle
momentanee carenze di acqua a seguito della insufficiente
pressione della rete pubblica di erogazione, nonché le spese
di esercizio, di manutenzione ordinaria, straordinaria e
ricostruzione dell'autoclave, sono ripartite in base alle
quote millesimali di comproprietà fra tutti i condomini
comproprietari dell'impianto idrico comune.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
POLIZE INFORTUNI
I contributi dovuti per legge e relativi
al personale dipendente (addetti alle pulizie, portieri,
giardinieri, ecc.), nonché le spese per polizze di
assicurazioni private e facoltative stipulate contro i
rischi professionali degli appaltatori dei servizio (polizze
infortuni), vanno posti a carico dei condomini o del gruppo
di condomini che trae utilità da detti servizi e ripartite
conformemente a quanto previsto per gli stessi.
CORTILE E PASSO CARRBILE
A/1) Le spese relative alla pulizia,
illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del
cortile e passo carrabile, sono poste a carico dei condomini
che possono trarne utilità, e ripartite in proporzione alle
rispettive quote millesimali di proprietà.
A/2) ) Le spese relative alla pulizia,
illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del
cortile e passo carrabile essendo questo destinato
prevalentemente per l'accesso al box auto e/o magazzini
privati, sono poste in ragione del 20 per cento a carico di
tutti i condomini che possono trarne utilità, e in ragione
dell'80 per cento a carico dei soli condomini proprietari
dei box auto e/o magazzini privati; e ripartite in
proporzione delle rispettive quote millesimali di proprietà.
A/3) Le spese relative alla pulizia,
illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del
cortile e passo carrabile essendo questo destinato
esclusivamente a parcheggio auto con posti assegnati in
proprietà privata, saranno poste a carico di queste di
queste ultime, e ripartite in parti uguali fra i titolari
degli stessi.
B) Le spese relative alla
impermeabilizzazione e pavimentazione del cortile (o
giardino) costituendo questo anche copertura per le
proprietà esclusive sottostanti destinate a box auto e/o
magazzini ecc., saranno poste per 1/2 a carico di tutti i
condomini che possono trarne utilità e per 1/2 a carico dei
proprietari delle unità sottostanti; il riparto delle spese,
avverrà in proporzione alle rispettive quote millesimali di
proprietà. Allo stesso modo saranno ripartite le spese
relative alla ricostruzione o riparazione dei solai.
FOGNATURE
Le spese di pulizia, manutenzione,
riparazione e ricostruzione relative alle parti della rete
fognaria di uso comune a tutti i condomini, saranno poste a
carico degli stessi e ripartite in proporzione alle quote
millesimali di proprietà. Le stesse spese, relative alle
parti della rete fognaria destinate all'uso di un solo
gruppo di condomini (es. colonne verticali di scarico),
saranno poste a esclusivo carico di questi ultimi, e
ripartite in proporzione alle rispettive quote millesimali
di proprietà, qualunque sia il punto di intervento. Le
stesse spese relative alle parti di rete fognaria, dal punto
di derivazione delle stesse con le proprietà esclusive, sono
poste a carico di queste ultime (es. imbraghi). Gli stessi
criteri, saranno adottati ai fini del riparto delle spese
sostenute per il risarcimento dei danni che la rete fognaria
abbia causato alle parti comuni o private a seguito di
guasti.
SOFFITTI, SOLAI E MURI
DIVISORI
Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti e dei solai sono sostenute in
parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto. Analogamente, le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei muri divisori di
appartamenti sono poste a carico dei proprietari confinanti
in parti uguali fra gli stessi. Gli stessi criteri saranno
adottati per quanto riguarda gli isolamenti termici e
acustici interposti a dette strutture.
SCALE
Le spese di manutenzione straordinaria e
ricostruzione delle scale (rampe, scalini, pianerottoli,
intonaci sotto le rampe, ecc.), vanno poste a carico e
ripartite con i criteri dettati dall'articolo 1124 c.c., e
cioè: per metà in ragione del valore millesimale delle
singole unità immobiliari cui la struttura serve, e per
l'altra metà la misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della
spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine e le soffitte qualora non siano di
proprietà comune. In conformità di quanto sopra, sarà
redatta e allegata al presente regolamento una apposita
tabella millesimale di riparto, denominata "Tabella scala".
Da tale riparto delle spese dovranno essere tenute separate
quelle relative all'androne, e tutte quelle parti analoghe
che, essendo usate nello stesso modo da ciascun condomino,
andranno ripartite in base alle rispettive quote di
proprietà. Per quanto attiene alle spese relative alla
tinteggiatura, manutenzione ordinaria, straordinaria e
ricostruzione delle pareti e dei soffitti del vano scala,
nonché delle relative finestre, lucernari, ecc., esse sono
poste a carico dei condomini cui la scala serve, e ripartite
in proporzione alle quote millesimali di proprietà ("Tabella
generale"). Sono esclusi dalla compartecipazione a tali
spese, i condomini le cui unità immobiliari non sono
servite, sempre che le stesse non abbiano potenziale uso per
l'accesso alle parti private (garage, ecc.) di cui dovrà
tenersi conto nell'apposita tabella. Le spese di pulizia e
illuminazione, vanno poste a carico delle singole unità
immobiliari cui la struttura serve, e ripartite
- Con gli stessi criteri previsti per la manutenzione
straordinaria e ricostruzione (art. 1124 c.c.);
- In parti uguali*;
- In proporzione ai millesimi di proprietà ("Tabella
generale").*
-
* La delibera necessita di approvazione da
parte di tutti condomini
ASCENSORE
Le spese di manutenzione ordinaria,
dell'ascensore e del vano ascensore, nonché le relative
spese di esercizio, vanno poste a carico e ripartite con i
criteri dettati dall'art. 1124 c.c., e cioè: per metà in
ragione del valore millesimale delle singole unità
immobiliari cui l'impianto serve, e per l'altezza in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al
fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, le
soffitte ecc., qualora non siano di proprietà comune. In
conformità di quanto sopra, sarà redatta e allegata al
presente regolamento, una apposita tabella millesimale di
riparto, denominata "Tabella ascensore". Sono pertanto
esclusi dalla compartecipazione a ogni tipo di spesa, i
condomini le cui unità non sono servite; nonché le proprietà
poste al piano terreno e rialzato, sempre che le stesse non
abbiano potenziale uso per l'accesso alle parti private (es.
soffitte) di cui dovrà tenersi conto nell'apposita tabella.
La partecipazione alle spese di ascensore è obbligatoria, è
escluso pertanto ogni possibilità di esonero anche parziale
dalle spese a esso relative per non uso, rinuncia all'uso o
mancato uso. Le spese di manutenzione straordinaria e di
ricostruzione nonché quelle necessarie per l'adeguamento
dell'impianto alle norme di sicurezza sono poste a carico
dei condomini titolari di un diritto reale sull'impianto e
ripartite secondo la "Tabella generale".
LASTRICO SOLARE-TERRAZZE
A LIVELO-TETTO
A1a) Le spese di manutenzione
ordinaria, straordinaria e ricostruzione del lastrico solare
(inaccessibile) e del tetto sono poste a carico di tutti i
condomini, le cui proprietà esclusive siano coperte (che si
trovano cioè nella protezione verso il basso dei lati del
lastrico e del tetto), e ripartite in proporzione delle
rispettive quote millesimali di proprietà ("Tabella
Generale").
A1/b) Le spese di manutenzione
ordinaria, straordinaria e ricostruzione del lastrico solare
(inaccessibile) e del tetto sono poste a carico di tutti i
condomini, indipendentemente dal fatto che il singolo
condomino sia coperto o meno dalla porzione interessata
dall'intervento, e ripartite in proporzione alle rispettive
quote millesimali di proprietà ("Tabella Generale").
A2) Le spese di manutenzione
ordinaria, straordinaria e ricostruzione del lastrico solare
(inaccessibile) e delle terrazze a livello, sono poste a
carico di coloro che ne anno l'uso esclusivo per 1/3; gli
altri 2/3 sono posti a carico di tutti i condomini le cui
proprietà esclusive sono coperte (che si trovano cioè nella
proiezione verso il basso dei lati del lastrico), e
ripartite nell'ambito di ciascun raggruppamento, in
proporzione delle rispettive quote millesimali di proprietà
a norma dell'art. 1126 c.c. Le spese di cui sopra, sono
riferite alla impermeabilizzazione, all'isolamento termico e
acustico, al solaio di sostegno e quanto altro faccia parte
sostanziale della struttura. Restano escluse le spese
relative ai parapetti, ringhiere e simili, che vanno
mantenute a spese degli utenti esclusivi nonché le gronde,
le docce o pluviali, che sono poste interamente a carico dei
condomini coperti. Quanto precede, trova applicazione anche
per le terrazze a livello poste a primo piano, a copertura
anche di un solo locale.
B) In conformità di quanto sopra,
saranno redatte e allegate al presente regolamento, apposite
tabelle millesimali denominate "Tabella lastrico", "Tabella
tetto", "Tabella terrazza e livello", in cui siano previste
anche le eventuali quote afferenti a parti comuni (es.
scale, atrio, ecc.) cui parteciperanno nel riparto delle
spese i condomini comproprietari delle stesse.
RISCALDAMENTO E CENTRALE
TERMICA (C.T.)
Le spese di esercizio (combustibile,
manutenzione ordinaria, conduttore caldaia, forza motrice,
ecc.) sono poste a carico di tutte le unità immobiliari
esclusive che risultano comproprietarie per destinazione
dell'impianto (sempre che non risulti diversamente dal
titolo). Tali spese sono ripartite tra gli stessi secondo
l'apposita tabella denominata "Tabella riscaldamento", che
sarà allegata al presente regolamento, redatta in base:
- alla superficie radiante dei termosifoni posti nelle
singole proprietà esclusive;
- al volume riscaldato delle singole proprietà
esclusive;
- al criterio misto, rapportata in percentuale del 50%
alla cubatura dei locali riscaldati, in percentuale del
50% alla superficie radiante dei termosifoni posti nelle
singole proprietà esclusive.
Non è consentito ai singoli condomini di
sottrarsi totalmente o parzialmente a dette spese,
dichiarando di non voler usufruire in tutto o in parte di
detto servizio. Tuttavia, al momento della deliberazione
preventiva sulla gestione del servizio e sul relativo
preventivo di spesa, e sempre che l'argomento sia stato
previamente inserito all'ordine del giorno (e in ogni caso
prima che il servizio sia stato effettivamente gestito in
comune), l'assemblea con delibera a maggioranza qualificata
(art. 1136, c.2 del c.c.) potrà riconoscere uno sconto
percentuale sulle quote di spettanza del condomino che abbia
formulato la richiesta. Ciò sempre che la stessa sia
giustificata, sia relativa alla rinuncia totale del servizio
per l'intero periodo dell'esercizio, e siano garantiti gli
opportuni controlli secondo le modalità che stabilirà
l'assemblea. Le spese di straordinaria manutenzione e
ricostruzione dell'impianto (sostituzione caldaia,
ricostruzione canna fumaria, rifacimento colonne montanti
ecc.) sono poste a carico di tutte le proprietà esclusive
che risultano comproprietarie per destinazione
dell'impianto. Tali spese sono ripartite tra le stesse in
proporzione ai millesimi di proprietà. Le spese relative
alla trasformazione o conversione dell'impianto (che
comportano sostituzione della caldaia e accessori in
genere), nonché quelle relative alla regolarizzazione e
automatizzazione del medesimo del medesimo, sia a seguito
rispettivamente di deliberazione assunta a maggioranza
qualificata dell'assemblea (art. 1136 c.2 del c.c.) per
motivi di utilità economica, sia a seguito di leggi o
regolamenti che le impongano, sono ripartite in proporzione
ai millesimi generali di proprietà fra gli interessati. E'
vietato ai singoli condomini ampliare la superficie radiante
dei termosifoni. Tuttavia, al momento della deliberazione
sulla preventiva gestione del servizio e sul preventivo di
spesa, e sempre che l'argomento sia stato previamente
inserito all'ordine del giorno (e in ogni caso prima che il
servizio sia stato effettivamente gestito in comune),
l'assemblea con delibera a maggioranza qualificata (art.
1136 c.2 del c.c.) potrà consentire al condomino che ne
abbia fatta richiesta di ampliare la superficie radiante dei
propri termosifoni, sempre che comunque ciò avvenga a spese
dello stesso, ivi comprese in queste, quelle relative ai
necessari rilievi tecnici e nuova redazione della "tabella
riscaldamento". Restano a carico delle singole proprietà, le
spese tutte relative alle parti di impianto dal punto di
diramazione dalla condotta comune.
PORTIERATO
Le spese di portierato inerenti alla
custodia dell'edificio (contributi; salario o corrispettivo
convenuto; luce, acqua, riscaldamento e manutenzione
dell'eventuale alloggio e dei locali di portineria), sono
poste a carico di tutti i condomini, e ripartite in
proporzione delle quote millesimali di proprietà. Per quanto
attiene alle eventuali spese relative alle pulizie,
conduzione riscaldamento e acqua calda centralizzati e ad
altre prestazioni inerenti le parti, impianti e servizi
comuni eventualmente svolti dal portiere, le stesse vanno
individuate ed equamente valutate da parte dell'assemblea, e
poste a carico dei condomini che ne traggono vantaggio, e
fra questi ripartite in conformità di quanto disposto dal
presente regolamento.
FINESTRE E BALCONI
Le spese relative alla manutenzione
ordinaria e ricostruzione delle finestre (tapparelle e
persiane, serramenti, bancali o davanzali, architravi, ecc.)
sono poste a esclusico carico delle rispettive proprietà;
quando dette spese si riferiscono alle finestre del vano
scale, esse vanno poste a carico dei condomini utenti e
ripartite in proporzione dei rispettivi millesimi di
proprietà. Analogamente, le spese relative alla manutenzione
o ricostruzione dei balconi, sono poste esclusivamente a
carico delle rispettive proprietà; o dei condomini o gruppi
di condomini che ne trae utilità, e ripartite in proporzione
dei rispettivi millesimi di proprietà.
CANNA FUMARIA
Le spese relative alla pulizia,
manutenzione e ricostruzione delle canne fumarie, sono a
carico delle rispettive proprietà di pertinenza; qualora le
stesse siano di pertinenza di un gruppo o di tutti i
condomini, le spese sono poste a carico dei condomini
interessati e ripartite in proporzione ai rispettivi
millesimi di proprietà.
CITOFONI, APRIPORTONE,
VIDEOCITOFONO
Le spese relative alla manutenzione,
modificazione, ricostruzione dei citofoni, dell'apriportone
e del videocitofono, sono ripartite in parti uguali fra
tutti gli utilizzatori.
ANTENNA TELEVISIVA
CENTRALIZZATA
L'antenna televisiva centralizzata
appartiene in parti uguali a tutti i condomini le cui
proprietà sono a essa allacciate; pertanto, le relative
spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione sono
poste a carico degli stessi, e ripartite in parti uguali. I
condomini comproprietari, a maggioranza ordinaria, possono
deliberare di dotare l'antenna di nuovi canali, vincolando
in tal modo la minoranza dissenziente a contribuire nelle
spese. La minoranza consenziente può apportare la
modificazione, ma a proprie spese. I condomini non
allacciati, che desiderano servirsi dell'impianto, debbono
chiedere preventiva autorizzazione all'assemblea, e
corrispondere equo indennizzo. E' vietato ai condomini e
loro inquilini installare antenne autonome, bensì dovranno
utilizzare quella centralizzata.
RIPARTIZIONI INTROITI
Gli introiti relativi alla eventuale
locazione di parti comuni (impianti sportivi, sale , posti
auto, ecc.), saranno ripartiti fra tutti i condomini
comproprietari degli impianti o dei locali interessati, in
proporzione alle rispettive quote millesimali di proprietà.
Norme relative all'amministrazione
ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo decisionale del
condominio; essa delibera su tutti gli aspetti della
gestione. Della medesima, fanno parte indistintamente tutti
i condomini. Nel caso di trasferimento di proprietà, per
condomino va inteso l'ultimo proprietario. Requisiti
essenziali per la validità di qualsiasi deliberazione presa
dall'assemblea, è la preventiva convocazione in essa di
tutti i condomini; e l'omissione dell'avviso di
convocazione, anche nei confronti di uno solo dei
partecipanti al condominio determina la nullità assoluta e
radicale della deliberazione. L'avviso di convocazione dovrà
essere comunicato in forma scritta e inoltrato a mezzo di
lettera raccomandata postale o a mano con raccolta di firme,
esso va notificato con preavviso di almeno 5 gg. interi
sulla data prevista per l'assemblea. L'avviso di
convocazione, deve indicare il luogo, la data, l'ora e
l'oggetto dell'assemblea, nonché l'indicazione se trattasi
di 1° ovvero di 2° convocazione: entrambe le convocazioni
possono tuttavia essere previste nello stesso avviso di
convocazione. Il luogo deve essere compreso entro i confini
della città in cui sorge il condominio, e deve essere
idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la
presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento della
discussione. Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria, dovrà
avvenire entro 30 gg. dal termine della gestione, onde
consentire all'amministratore la redazione del rendiconto e
il riparto delle spese. L'ordine del giorno deve essere
dettagliato e completo, comprensivo degli argomenti che
anche un solo condomino avesse richiesto (in forma scritta).
L'assemblea straordinaria, può essere convocata
dall'amministratore quando questi lo ritenga necessario o
quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino 1/6 del valore dell'edificio. Decorsi
inultimente10 gg. dalla richiesta, i condomini richiedenti
possono provvedere direttamente alla convocazione. Va
precisato, a norma dell'Art. L.27/7/1978 n° 392 (equo
canone), che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del
proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere
dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di
intervenire, senza diritto di voto, nelle delibere relative
alla modificazione degli altri servizi comuni. A tal fine,
l'obbligo di avvertire i locatori in merito incombe
esclusivamente alle singole proprietà interessate;
l'amministratore è esonerato da tale incombenza.
ATTRIBUZIONE
DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria, delibera sulla
nomina o revoca o conferma dell'amministratore e relativa
retribuzione, sull'approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini;: all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministrazione e all'impiego del residuo attivo della
gestione; alle spese di manutenzione straordinaria,
costituendo se occorre, un fondo speciale; sulla eventuale
revisione del regolamento di condominio; a promuovere liti,
a resistere a domandare; a decidere su ricorsi contro i
provvedimenti presi dall'amministratore ecc. Nei casi
d'urgenza tuttavia, l'amministratore può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea di 1° convocazione, è
validamente costituita quando siano presenti tanti condomini
che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e i
2/3 dei partecipanti al condominio. L'assemblea di 2°
convocazione, è regolarmente costituita quando sono presenti
tanti condomini quanti siano sufficienti (per numero e per
valore), per raggiungere nella votazione le maggioranze
valide per l'approvazione di una deliberazione. Per
deliberare pertanto in materia d'ordinaria amministrazione,
è sufficiente la presenza di 1/3 del valore dell'intero
edificio, e di 1/3 dei partecipanti al condominio. Per
deliberare in merito ad argomenti per i quali siano
richieste maggioranze particolari (Art. 1136 c.c. commi 4° e
5°), l'assemblea è regolarmente costituita quando sono
presenti tanti condomini, quanti siano sufficienti (per
numero e per valore), a raggiungere la validità per dette
deliberazioni. Ciascun condomino può intervenire
all'assemblea anche ammezzo di rappresentante di propria
fiducia: tale circostanza, va riportata sul verbale
d'assemblea. La delega non è frazionabile e deve essere
attribuita in forma scritta e sottoscritta di pugno dal
condomino. Essa può essere attribuita anche verbalmente,
perché accettata dal presidente dell'assemblea. La delega
non è "girabile" ad un terzo, il delegato può votare solo
per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nei casi
di proprietà indivisa di una quota condominiale, essa ha
diritto ad un solo rappresentante in assemblea che sarà
designato dagli interessati o, in difetto per estrazione a
sorte da parte del presidente dell'assemblea.
L'allontanamento dei condomini o loro delegati, dopo la
costituzione dell'assemblea, non incide sulla determinazione
del "quorum" costitutivo, dovendosi aver riguardato a tal
fine unicamente al momento iniziale della riunione.
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, prima di iniziare i lavori,
e decorsi 15 minuti dall'orario previsto per l'incontro,
nomina un presidente, a semplice maggioranza numerica fra i
condomini presenti. Il presidente, nomina un segretario fra
i condomini presenti. Al presidente, spetta il compito di
dichiarare deserta o valida la costituzione dell'assemblea;
di garantire lo svolgimento della discussione sui vari
argomenti posti all'ordine del giorno, e porre in votazione
(per appello nominale) e verificare la validità delle
delibere, coadiuvato in ciò dal segretario; nonché a
proporre il rinvio della discussione su alcuni argomenti ad
altra assemblea; egli inoltre detterà al segretario,
affinché siano posti a verbale, il resoconto delle verifiche
e delle delibere, oltre ovviamente a quanto altro possa
essere richiesto dai singoli condomini o che riterrà
opportuno inserirvi di quanto emerso nel corso della
discussione.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Il verbale va redatto contestualmente
allo svolgimento dell'assemblea. La stesura dello stesso
deve essere completa e chiara, dovendo consentire ogni
controllo in merito al regolare svolgimento e alla
regolarità delle delibere. Pertanto, esso deve contenere
l'indicazione del giorno, ora e luogo della discussione,
nonché se trattasi di 1° e2° convocazione; ripetere per
intero l'ordine del giorno di cui al regolare avviso di
convocazione; l'elenco dei condomini presenti (e il nome dei
loro eventuali delegati), e le rispettive quote di
comproprietà; la nomina del presidente e del segretario;
nonché la dichiarazione della validità o meno
dell'assemblea. Per quanto attiene alle delibere sui vari
argomenti, debbono essere indicati nominalmente i condomini
favorevoli, o quantomeno quelli contrari e quelli astenuti;
al termine, dovrà essere riportato l'orario di chiusura
dell'assemblea e, previa lettura e approvazione del verbale,
il medesimo va sottoscritto dal presidente e dal
segretario.* il voto, e quindi i millesimi dell'astenuto non
possono essere compresi nel calcolo del quorum necessario
per l'approvazione delle delibere. Copia del verbale, va
trasmesso a cura dell'amministrazione a tutti i condomini,
curando l'inoltro a mezzo di lettera raccomandata postale
nei confronti dei condomini assenti.
*Il verbale assembleare va sottoscritto
dai condomini affinché la delibera abbia il contenuto di un
contratto per il quale sia richiesta ad substantiam la forma
scritta.
IMPUGNAZIONE DELLE
DELIBERE
Le delibere dell'assemblea, assunte nelle
forme di legge nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono
vincolanti per tutti i condomini. Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente (o astenuto) può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, sotto pena di decadenza, entro 30
gg. che decorrono dalla data delle deliberazioni per i
dissenzienti (o astenuti), e dalla data di comunicazione per
gli assenti.
DISSENSO RISPETTO ALLE
LITI
Qualora l'assemblea abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il
condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite in caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato a mezzo di
Ufficiale giudiziario entro 30 gg. da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne
abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del
giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
L'AMMINISTRATORE*
L'amministratore, viene nominato
dall'assemblea fra persone anche estranee al condominio, con
deliberazione approvata (2° convocazione) da 1/3 più 1 di
tutti i condomini, che rappresentino almeno 500 millesimi.
Tale procura, dovrà essere adottata anche nel caso di
"conferma". L'amministratore, è esonerato dall'incombenza di
estendere l'invito di convocazione ai locatari, allorquando
si debba deliberare in merito agli argomenti di cui all'Art.
10 L. 27/7/1978 n° 392 (equo canone); tale obbligo incombe
esclusivamente alle singole proprietà interessate. A tal
fine, le convocazioni di assemblee in cui siano previste
tali deliberazioni, dovranno essere inviate ai condomini con
almeno 15 gg. interi sulla data prevista per l'assemblea,
onde consentire ai condomini stessi di poter comunicare ai
propri inquilini la copia dell'avviso di convocazione
rispettando il termine minimo legale di 5 gg. interi sulla
data prevista per l'assemblea. L'amministratore dura in
carica un anno ed è retribuito. Egli può essere revocato in
qualsiasi momento, ovvero esso può dimettersi
anticipatamente: in tal caso, gli saranno riconosciuti tanti
dodicesimi del compenso annuo, quante sono le mensilità
trascorse. Nei periodi di carica "ad interim", la base annua
del compenso resta invariata. Per il compenso pattuito, è
fatto obbligo all'amministratore di indire almeno una
assemblea all'anno, e comunque quella ordinaria di fine anno
per rendere conto della sua gestione: ogni assemblea
straordinaria che egli reputi necessaria, o perché richiesta
dai condomini nelle forme di legge, sarà deliberato di anno
in anno un apposito compenso. Eventuali incarichi speciali a
esso conferiti, estranei alle sue attribuzioni in qualità di
amministratore, saranno retribuiti su base tariffaria
professionale o in base a compenso da concordarsi
previamente di volta in volta in sede di assemblea. In tutti
i casi, l'amministratore ha diritto al completo rimborso
delle spese sostenute per l'esplicazione del mandato
ricevuto. L'amministratore dovrà conservare presso di sé;
l'indirizzario completo dei condomini; il regolamento del
condominio, le tabelle millesimali di proprietà e per il
riparto delle spese (Tabella generale); atti, contratti
(ascensore, assicurazioni, luce, ecc.); convenzioni,
registro dei verbali di assemblea; libro giornale (entrate e
uscite) e quant'altro possa essere utile acquisire e
conservare agli atti (licenze edilizie, documenti fiscali,
progetti dell'edificio e degli impianti di fognatura, acqua,
ecc.).
*La nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di
quattro
ATTRIBUZIONI
DELL'ASSEMBLEA
Le funzioni dell'amministratore sono
disciplinate dal codice civile, in particolare,
l'amministratore deve:
· eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del
regolamento di condominio, con la diligenza del buon padre
di famiglia;
· rappresentare il condominio in giudizio
(con potere autonomo), quando occorra far osservare da parte
dei singoli condomini o anche da parte di terzi, le norme,
di qualsiasi specie, contenute nel regolamento di
condominio, purché dettate nell'interesse comune;
· disciplinare l'uso delle cose comuni e
la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che
ne sia assicurato il miglior godimento e la migliore
utilizzazione a tutti i condomini, esercitando a tal fine la
vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni, eseguendo
verifiche e impartendo le necessarie provvidenze intese a
mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da
parte di tutti i condomini;
· compilare e presentare, in sede di
assemblea ordinaria, un preventivo delle spese per la
gestione annuale e il progetto di ripartizione delle stesse
in conformità del presente regolamento, affinché sia
sottoposto all'approvazione;
· riscuotere i contributi dovuti dai
condomini (sia per le spese ordinarie che straordinarie) in
base allo stato di ripartizione - quando il preventivo sia
stato approvato dall'assemblea - valendosi anche del
procedimento giudiziario, compreso quello ingiuntivo,
altresì nei confronti di chi, subentrato ad altro condomino,
è tenuto al pagamento dei contributi relativi all'anno in
corso e all'anno precedente;
· erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e
per l'esercizio dei servizi comuni;
· stipulare i contratti che occorrono per
provvedere, nei limiti per la spesa approvata
dall'assemblea, sia all'ordinaria manutenzione e all'uso
normale delle cose comuni, sia alla prestazione dei servizi
comuni;
· compiere gli atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
· ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, purché esista il requisito dell'urgenza, con
l'obbligo di riferirne alla prima assemblea;
· rendere annualmente il conto della
gestione nei confronti dell'assemblea, entro i termini
previsti dal presente regolamento. I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti presi
dall'amministratore, è ammesso ricorso all'Autorità
giudiziaria. Nei limiti delle attribuzioni conferitegli dal
presente regolamento, l'amministratore ha la rappresentanza
dei condomini e può agire in giudizio sia contro i condomini
che contro terzi. Egli può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio;
a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi
è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini; l'amministratore che non adempie a questo obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
CONSIGLIO DI CONDOMINIO*
Il Consiglio di condominio è l'organo di
controllo amministrativo, tecnico e contabile della
gestione; coadiuva l'opera dell'amministratore quando
richiesto, e lo sostituisce nei casi di temporanea assenza.
Esso può essere delegato di volta in volta dall'assemblea ad
altre particolari mansioni. Il Consiglio di condominio
decide a maggioranza; dura in carica un anno, e relaziona
l'attività svolta in sede di assemblea. Esso è composto da
membri eletti fra i condomini a maggioranza semplice; la
funzione dei membri è gratuita, salvo il rimborso delle
spese vive necessarie per l'espletamento dell'incarico.
*Non obbligatorio
Norme finali
INFRAZIONI DEL REGOLAMENTO
Per le infrazioni alle norme del presente
regolamento, l'amministratore, previo base testimoniale
scritta, invierà formali diffide, le cui spese vive e gli
onorari di competenza propri e di legali o altri
professionisti cui dovesse far ricorso, saranno poste a
carico dell'inadempiente, senza pregiudizio per le maggiori,
diverse responsabilità civili e penali dei trasgressori a
termini di legge. I condomini o i loro conduttori rispondono
per le persone conviventi o a loro servizio.
REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la revisione del presente regolamento; le
modifiche "legittime" assumono validità se approvate
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal 2° comma
dell'Art. 1136c.c.
VALORE GIURIDICO
Il presente regolamento, è stato
approvato, a norma delle vigenti disposizioni di legge in
materia, dall'assemblea dei condomini tenutasi il ………………
Esso è pertanto obbligatorio per tutti i comproprietari,
loro eredi e aventi causa per qualsiasi titolo e, nella
parte cui spetti, per tutti i locatori. L'approvazione del
rendiconto in sede assembleare rappresenta fatto impeditivo
all'esercizio di ulteriori criteri di controllo, da parte
del singolo condomino. |